Diritti d’autore e diritti connessi

Diritti d’autore e diritti connessi: cosa sono

Oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno dotate di carattere creativo che appartengono: alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Nel caso di opere musicali, la tutela della forma comporta che la protezione si estende all’insieme della melodia, del ritmo e delle parole.

Il diritto d’autore su una determinata opera musicale si acquista a titolo originario attraverso la creazione dell’opera stessa, intesa come particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 l.d.a. e art. 2576 c.c.). È considerato autore colui che crea l’opera e, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., ne acquista a titolo originario il relativo diritto in ragione della sua attività creativa.

Per «diritti connessi» si intendono quei diritti che la legge attribuisce non all’autore dell’opera dell’ingegno, ma a diversi soggetti che hanno avuto un ruolo in alcune fasi connesse alla fruizione dell’opera da parte del pubblico e al suo sfruttamento economico.

Il ruolo delle collecting societies nel settore musicale la «direttiva Barnier»

  • Nel settore musicale, non sempre i diritti d’autore e connessi sono gestiti individualmente dai titolari dei diritti. Nella maggior parte dei casi le attività di negoziazione e controllo dello sfruttamento delle opere protette vengono accentrate presso società di gestione collettiva (collecting societies), riducendo i costi di transazione per autori ed utilizzatori.
  • Le collecting societies riscuotono i proventi relativi allo sfruttamento delle opere dell’ingegno dei titolari che rappresentano e concedono licenze di utilizzo delle opere, raccogliendo i proventi di tali attività al fine di distribuirli successivamente ai titolari dei diritti. Allo stesso tempo, le collecting si preoccupano del controllo sulle utilizzazioni non autorizzate delle opere dell’ingegno dei titolari rappresentati.
  • Il rapporto tra le collecting e i titolari dei diritti che esse rappresentano si configura quale contratto di mandato (art. 1703 ss. cod. civ.). Regole specifiche sono dettate dal D.Lgs. 35/2017 di recepimento della direttiva 2014/26/UE (c.d. «Direttiva Barnier») sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
  • La Direttiva Barnier sancisce anzitutto il principio di libera scelta, da parte degli autori/titolari dei diritti, dell’ente deputato alla gestione dei propri diritti, con l’effetto di liberalizzare il mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, eliminando l’esclusiva riservata a SIAE dal testo originario dell’art. 180 l.d.a..
  • Recepimento parziale: restano ancora escluse dalla gestione dei diritti d’autore le Entità di Gestione Indipendente, ossia gli enti privati a natura commerciale (es. Soundreef)
  • GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI CONNESSI DI PF E AIE: iniziata nel 2012 (D.L. 24-1-2012 n. 71) in relazione ai diritti AIE e proseguita nel 2017 con Decreto Fissore
  • SCF e NUOVO IMAIE le collecting più rappresentative, rispettivamente, di PF (Produttore del Fonogramma) e AIE (Artista Interprete Esecutore).

Con il superamento dell’impianto normativo che riservava alla sola SIAE l’esercizio dell’attività di intermediazione sono comparsi sul mercato nuovi competitor di SIAE che richiedono a loro volta la riscossione del tributo di loro competenza. Di seguito il panorama attuale:

SIAE

SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. Le Aziende interessate (pubblici esercizi, negozi, palestre, scuole di ballo) sono quelle nei cui locali, durante il normale orario di apertura al pubblico, si diffondono esecuzioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici.
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni impresa è determinata, sulla base degli importi forniti annualmente dalla SIAE, dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali, tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali (NON SONO NECESSARIE LE PLANIMETRIE DEL LOCALE, è la persona che deve dire di quanti metri è il locale/si tratta di una sorta di autocertificazione), nonché dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
L’Accordo ha per oggetto le esecuzioni musicali gratuite definite “Musica d’ambiente”, che avvengono attraverso apparecchiature sonore e/o video sonore non a disposizione dei clienti, nei locali degli esercizi commerciali durante l’orario di apertura al pubblico o negli “ambienti di lavoro non aperti al pubblico”. Rientrano nella sfera di applicazione dell’Accordo anche la musica di sottofondo utilizzata per le attese telefoniche su linea fissa e le esecuzioni a mezzo strumenti o apparecchi meccanici su automezzi.

CONTATTI SIAE

SCF

SCF – Società Consorzio Fonografici è il soggetto che, in Italia, gestisce il servizio di raccolta e distribuzione dei compensi, spettanti ad artisti e produttori discografici, derivanti dall’utilizzo in pubblico di musica registrata (diritti connessi al diritto d’autore, che viene gestito e riscosso dalla SIAE). Si tratta di una sorta di consorzio, costituito nel 2000 e costituito da oltre 400 case discografiche, con lo scopo di raccogliere e successivamente ripartire i compensi, dovuti ad artisti e produttori per la diffusione in pubblico di musica registrata, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legge sul diritto d’autore italiano. Sostanzialmente SCF sono i diritti connessi alla SIAE. La convenzione prevede l’opportunità per gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia di applicare sconti significativi per tutti gli Associati sulle tariffe SCF.

CONTATTI SCF

LEA - SOUNDREEF: 

LEA SOUNDREEF, così come SIAE è un organismo di gestione collettiva (OGC) che si occupa di disciplinare il rilascio delle licenze per l’utilizzo dei repertori musicali da essa amministrati.

NUOVO IMAIE (RIGUARDA SOLO GLI ALBERGHI)

Il Nuovo IMAIE è una collecting che gestisce i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, di proprietà della categoria, gestita dagli artisti stessi.

Al termine di un lungo contenzioso, il Tribunale di Roma ha stabilito che il NUOVO IMAIE ha diritto al pagamento dell’equo compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e assimilate trasmesse all’interno di un albergo.

Secondo il Tribunale di Roma gli alberghi effettuano una utilizzazione “ulteriore e diversa” dell’opera cinematografica rispetto a quella effettuata dalle emittenti televisive, e pertanto devono versare un equo compenso.
L’ accordo prevede infatti il pagamento di un compenso annuale determinato sulla base dei seguenti parametri:
• dimensione della struttura ricettiva (n. di camere);
• classificazione (n. di stelle);
• rappresentatività di Nuovo Imaie (per l’anno di riferimento il 90,64%);
• durata del periodo di apertura (con una riduzione che, a seconda dei casi, può essere del 25%, 50% o 75%);

Per gli Associati, in regola con la quota associativa dell'anno in corso, è previsto uno sconto del 15% nonché l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria.

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