Lavoro somministrato: invio della comunicazione entro il 31 gennaio

L'articolo 36 del Dlgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' http://sylvienard.fr/?mamady=plus-belle-la-vie-rencontre-thomas-et-nicolas&132=94 utilizzo dei lavoratori somministrati.
mujer busca hombre en lima locanto 2016 Il termine per l'invio della comunicazione è il 31 gennaio bakeca incontri acireale 2021 per le imprese che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2020 - 31.12.2020).
Per le aziende che applicano i CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (Alberghi, Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi).
La comunicazione deve essere inviata Ajax solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell'anno 2020.
La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, ai seguenti indirizzi:
- FILCAMS CGIL - Via Italia Libera 23 - 22100 Como - Tel. 031239332 – Mail filcamscgil.como@pecgil.it
- FISASCAT DEI LAGHI - Via Brambilla 24 - 22100 Como - Tel. 031296207 – Mail fisascatvaresecomo@legalmail.it
- UILTUCS ERBA - Via Zappa 6 - 22036 Erba - Tel. 031643864 – Mail uiltucs@pec.uiltucscomo.it
La comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce. Le imprese associate, in regola con il versamento del contributo ASCOM e prive di RSA/RSU, possono trasmettere a Confcommercio Como la comunicazione annuale, con tutte le informazioni richieste dalla legge, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: confcommerciocomo@legalmail.it.
Confcommercio Como provvederà ad inviare alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria la comunicazione ricevuta.
LA COMUNICAZIONE DOVRA' PERVENIRE (esclusivamente attraverso posta elettronica certificata) ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 27 GENNAIO.
Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250
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MODELLO - per aziende senza RSA/RSU che richiedono a Confcommercio Como la trasmissione della comunicazione alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavorato