DL “Cura Italia”: sintesi operativa

Decreto legge n. 18 "Cura Italia"

Sintesi dei provvedimenti e indicazioni operative

Il Governo ha adottato il Decreto Legge “cura-Italia”  che prevede,  un pacchetto di misure di sostegno economico per le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un intervento da 25 miliardi che dovrebbe mobilitare circa 350 miliardi di finanziamenti all’economia reale. Allo scopo di dare un contributo alla lettura del Decreto, di seguito richiamiamo l'attenzione su alcuni articoli in particolare con l'obiettivo di agevolarvi anche dal punto di vista operativo.

Articolo aggiornato al 30/03

Ultime notizie dall'INPS
30/03 Presentazione domande indennità di 600 euro
Con riferimento alle indennità di euro 600 previste per il mese di marzo dal Decreto Cura Italia, si segnala che l’Inps ha reso noto che le relative domande potranno essere presentate a far data dal 01-04-2020. L'indennità è prevista per partite Iva, lavoratori autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.
Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista televisiva, ha spiegto che per la presentazione della domanda verrà attivata sul sito dell’Inps una procedura online semplificata rispetto a quella ordinaria, con rilascio di un Pin semplificato. Tridico ha dichiarato che potranno accedere al bonus tutti i titolari di partita Iva indistintamente e non sarà effettuata nessuna verifica preventiva su redditi o fatturato.

L’Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia e chiarisce che con ci sarà nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni, le risorse stanziate dal governo sono sufficienti a coprire l`intera platea dei beneficiari.

"Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti:

  • Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l’Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.
  • Le procedure per la Cassa integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.
  • I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.
  • Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

ART. 19 - Norme trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa è possibile richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all’assegno ordinario (FIS) per un periodo massimo di nove settimane con causale COVID-19. L’assegno ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti con possibilità di pagamento diretto.

ART. 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in CIGS.

Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario.

ART. 21 - Assegno ordinario per i datori di lavoro con assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che hanno già in corso un assegno di solidarietà, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso Assegno ordinario:

  • con causale “emergenza COVID-19”;
  • per un periodo massimo di nove settimane;
  • per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti;
  • il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti;
  • per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020
  • la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

ART. 22 - Cassa integrazione in deroga

Le Regioni possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali (solo per imprese con più di 5 dipendenti), trattamenti CIGD fino a nove settimane per i datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e per le imprese commerciali e agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. È previsto il pagamento diretto.

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SOSTEGNO A IMPRESE LAVORATORI E PROFESSIONISTI

ART. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti e autonomi possono fruire, per i figli fino a 12 anni, di un congedo per un periodo di quindici giorni con indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. Diritto dei genitori di assentarsi per i figli da 12 a 16 anni senza retribuzione e senza indennità. In alternativa bonus di € 600 per servizi di baby sitting.

ART. 24 - Estensione permessi retribuiti legge 104

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate (15 in totale) il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per le mensilità di marzo e aprile 2020.

ART. 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare ai periodi di malattia. Necessario comunque il certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante. Sono validi quelli rilasciati precedentemente. Il periodo non è utile ai fini della computabilità del periodo di comporto.

ART. 27 - Indennità professionisti e lavoratori co.co.co

E’ disposta una tantum per il mese di marzo, non tassabile e non cumulabile con altre indennità (reddito di cittadinanza).

  • BENEFICIARI: Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
  • MODALITA’ DI EROGAZIONE: L’indennità è erogata direttamente dall’INPS, previa domanda. In attesa di pubblicazione di apposita circolare dell’INPS, che disciplinerà nel dettaglio i requisiti e le modalità di richiesta

ART. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti AGO

è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei lavoratori autonomi iscritti all’AGO (gestioni speciali) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità di 600 euro per il mese di marzo, spetta ai soci lavoratori di società di persone o di capitali, obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed anche agli agenti di commercio iscritti sia all’Ago sia all’Enasarco.

Il Ministero delle Finanze, rispondendo ai dubbi interpretativi sulla norma, precisa dunque che:

  • i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria, sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo. L’indennità è riconosciuta a tutti i singoli  iscritti a gestioni dell’INPS;
  • gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dei soggetti beneficiari di cui all'art. 28 .

ART. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo

è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

ART. 34 - Proroga termini di decadenza in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

ART.38 - Indennità lavoratori dello spettacolo

Indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo per lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con reddito non superiore a € 50.000.

ART. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza

Contributi per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

ART. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza

Sostegno al reddito attraverso l’erogazione di una indennità per lavoratori dipendenti, autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività. In pratica, bisogna dimostrare di aver ridotto, sospeso o cessato l’attività o i rapporti di lavoro (commesse/committenti) per effetto delle misure di contenimento dell’epidemia adottate dal Governo (calo del fatturato/compensi, interruzione o mancato rinnovo di collaborazioni etc). Per ora è una misura straordinaria legata agli effetti del primo decreto Coronavirus (che allo stato è efficace fino al 3 aprile prossimo). Il “Fondo per il reddito di ultima istanza” ha una copertura di 300 milioni per il 2020, ma riguarda tutte le casse previdenziali privatizzate (professionali).

Il sostegno  per ogni richiedente probabilmente verrà equiparato al Fondo per gli autonomi (600 euro una tantum) ma sarà un decreto del Ministro del Lavoro e del Mef a definire i criteri e le modalità per l’erogazione, a cominciare dall’ente a cui rivolgersi per presentare la richiesta.

E' stato confermato che anche gli Agenti di Commercio potranno richiedere il contributo di 600 euro.

ART. 46 - Sospensione termini dei licenziamenti

Dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo), è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:

  • per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (art. 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991 n. 223);
  • per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

ART. 49 - Fondo di garanzia PMI L.662/1996

Incremento di dotazione Fondo di Garanzia per le PMI per 1,5/MLD di euro. Tra le principali misure, si prevede per un arco di tempo di 9 mesi:

  • la gratuità della garanzia del Fondo;
  • l’innalzamento dell’importo massimo garantito, nel rispetto della disciplina UE, da 2,5 a € 5/MLN;
  • rimodulazione degli importi di copertura per gli interventi di garanzia diretta (80%) e per gli interventi di riassicurazione (Confidi, 90%);
  • l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, sotto determinate condizioni;
  • pur rimanendo escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi della disciplina UE, per le altre imprese l’accesso alla garanzia del Fondo è determinata senza riferimento al c.d. modulo andamentale;
  • l'allungamento automatico della garanzia del Fondo nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, anche già concessa dagli intermediari finanziatori;
  • la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
  • possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese;
  • possibilità di estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI;
  • viene sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi
  • alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

ART. 54 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti. La misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, da presentare alla banca o all’intermediario finanziario che ha concesso il credito. Nessun obbligo di presentare l’Isee.   Per poter beneficiare della sospensione del pagamento, va compilato apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

ART. 55 - Sostegno finanziario alle imprese

Incentivazione della cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità di trasformarli in credito d’imposta.

ART. 56 - Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

Moratoria straordinaria volta ad aiutare specificamente le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso prestiti o linee di credito già messe a disposizione da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  • a) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • b) a restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;
  • c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rimesso in scadenza sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura si rivolge specificamente alle micro e PMI che – a condizione che non presentino esposizioni classificate in “deteriorato” - hanno subito gli effetti dell’epidemia: a questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia daCOVID-19.

A tal fine dovrà assere compilato apposito modulo

ART. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese che non accedono al Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996

In estrema sintesi, mediante meccanismi di garanzia e per consentire:

  • alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese;
  • a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti;
  • allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP.

I settori agevolabili ai sensi del presente articolo saranno individuati con apposito decreto ministeriale.

ART. 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi per l'internazionalizzazione ai sensi del Fondo 394/81-SIMEST, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

ART. 60 – Rimessione in termini per i soggetti di maggiori dimensioni

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro (per i contribuenti con ricavi inferiori vd. Articolo 62).

ART. 61 - Sospensione dei versamenti per le imprese dei settori ristorazione, turismo, arte e cultura, trasporto ed educazione

Estensione della sospensione fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese del settore:

  • sportivo (impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori) e noleggio di attrezzature sportive;
  • culturale (teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub,
  • sale gioco e biliardi, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali);
  • scommesse (ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse)
  • organizzazione corsi, fiere ed eventi (compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso) e noleggio attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • ristorazione (gelaterie, pasticcerie, bar e pub)
  • asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • termale di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • gestione gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • gestione stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • gestione di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift e servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • guida e assistenza turistica.

L'IVA di marzo è prorogata a maggio (versamento in unica soluzione o cinque rate)

ART. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Alle attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  • a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi di cui sopra devono essere fatti o con pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o con pagamento in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

I professionisti, gli agenti di commercio e assimilati, senza lavoratori dipendenti e con ricavi inferiori a 400.000 euro, possono chiedere al committente sostituto di imposta di non operare le ritenute sui compensi corrisposti dal 17 al 31 marzo 2020 (art. 25 e 25bis del DPR n. 600/1973); al versamento delle ritenute provvederanno autonomamente gli stessi sostituiti (professionisti, agenti, ecc.) con versamento unico entro maggio o con 5 rate mensili da maggio.

ART. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro.

ART. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

  • SOGGETTI INTERESSATI: esercenti attività d’impresa, arte o professione
  • PERIODO D’IMPOSTA: 2020
  • MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA: 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro
  • ATTUAZIONE DELLA MISURA: seguirà un decreto ministeriale

ART. 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi

  • Soggetti interessati: esercenti attività d’impresa
  • Misura del credito d'imposta: 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
  • Esclusioni: Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti attività di cui a all'allegato1 e all'allegato 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, in quanto identificate come essenziali e non soggette all’obbligo di sospensione dell’attività ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Attraverso una FAQ, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la misura si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

Codice tributo credito imposta affitti - indicazioni operative

ART. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle e avvisi di accertamento che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

ART. 72 - Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese

Istituito il fondo denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

  • realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni
  • italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19
  • potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche
  • costituzione, nell’ambito del fondo rotativo Legge, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi

ART. 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno, di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici già previsti si applicano anche ai contratti di soggiorno e delle manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura per i quali si provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

ART. 89 - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Istituisce, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 destinato a sostenere tali settori.

ART. 91 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali per contratti pubblici

Esclude la responsabilità del debitore nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

ART. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020, sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi.

ART. 95 - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Sospensione fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

ART. 96 - Indennità collaboratori sportivi

E'  riconosciuta l’indennità per lavoratori autonomi anche ai collaboratori sportivi.

ART. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

  • proroga al 30 giugno 2020 della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
  • proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente;
  • proroga al 30 giugno 2020 la trasmissione all’ISPRA dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.
  • termine al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.
  • proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese.

 

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